La Cassazione conferma il ruolo centrale delle Direzioni regionali
Massima
In tema di contestazione delle violazioni connesse all’apposizione di un visto di conformità infedele, la competenza spetta alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del responsabile dell’assistenza fiscale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997.
Non è competente l’Ufficio locale che ha effettuato il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, poiché la contestazione, l’irrogazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute richiedono un accentramento funzionale presso la struttura regionale.
Sintesi della pronuncia
Con l’ordinanza n. 29582 dell’8 novembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla disciplina della responsabilità derivante dall’apposizione di un visto di conformità infedele, chiarendo in modo netto quale sia l’ufficio competente a emettere la cartella di pagamento prevista dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241/1997.
Il Supremo Collegio ribadisce che la competenza non spetta all’ufficio locale che ha effettuato il controllo formale, bensì alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, individuata in base al domicilio fiscale del soggetto che ha rilasciato il visto.
Il caso concreto
La controversia trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento al responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF, contenente la richiesta di imposta, sanzioni e accessori conseguenti alla rettifica della dichiarazione di un contribuente assistito.
Il professionista aveva eccepito l’incompetenza dell’ufficio territoriale che aveva iscritto a ruolo le somme, sostenendo che, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza dovesse essere attribuita alla Direzione regionale territorialmente riferita al proprio domicilio fiscale.
Le decisioni di merito
Sia la Commissione tributaria provinciale che la Corte di giustizia tributaria regionale avevano respinto l’eccezione, ritenendo competente l’ufficio che aveva effettuato il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973.
La censura in Cassazione
Nel ricorso per cassazione, il professionista ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza, evidenziando la natura speciale dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997 rispetto alla disciplina ordinaria dei controlli fiscali.
Secondo il ricorrente, la previsione normativa impone un criterio di competenza autonomo e accentrato, distinto da quello applicabile alle attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti.
Il criterio di collegamento territoriale
La Cassazione chiarisce inoltre che:
- il criterio di collegamento non può essere individuato nel domicilio fiscale del contribuente sottoposto a controllo;
- la pretesa tributaria riguarda direttamente il soggetto che ha apposto il visto infedele;
- la competenza si radica quindi nel domicilio fiscale del trasgressore, in linea con i principi generali dell’ordinamento tributario.
Osservazioni conclusive
L’ordinanza valorizza una lettura sistematica e coerente dell’art. 39 d.lgs. n. 241/1997, idonea a garantire:
- uniformità di trattamento;
- certezza dei criteri di competenza;
- tutela del professionista, che non può essere costretto a difendersi davanti a una pluralità di uffici locali in base al luogo dei singoli controlli.
La pronuncia si inserisce nel solco degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità, confermando il ruolo centrale e accentrato delle Direzioni regionali nella gestione delle violazioni commesse nell’ambito dell’assistenza fiscale.
- Chi è competente a contestare le violazioni per visto di conformità infedele?
La competenza spetta alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del soggetto che ha rilasciato il visto.
- L’ufficio che ha effettuato il controllo formale può emettere la cartella?
No. Secondo la Cassazione, l’ufficio locale non è competente a emettere la cartella per le violazioni da visto infedele.
- Qual è la norma di riferimento sulla competenza?
L’art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997, che attribuisce alle Direzioni regionali la gestione del procedimento sanzionatorio.
- Il domicilio del contribuente rileva ai fini della competenza?
No. Il criterio di collegamento è il domicilio fiscale del soggetto che ha apposto il visto infedele.