Prestazioni professionali gratuite: quando il giudice può escludere il compenso
Il principio di onerosità del rapporto professionale
Con l’ordinanza n. 34024 del 24 dicembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile – torna ad affrontare il tema del carattere oneroso del rapporto professionale, ribadendo che tale connotazione costituisce la regola generale, ma non integra una presunzione assoluta.
La Suprema Corte ricorda che, secondo orientamento consolidato, l’attività professionale è normalmente onerosa, ma tale carattere può essere superato qualora emergano elementi idonei a dimostrare la volontà delle parti di escludere il compenso, anche in assenza di un accordo scritto.
La prova della gratuità e l’onere probatorio
Il Collegio precisa che la prova della gratuità grava sull’assistito, il quale deve dimostrare in modo rigoroso che la prestazione sia stata resa a titolo gratuito, come già affermato in precedenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 2769/2014; Cass. n. 5472/1999; Cass. n. 29617/2024; Cass. n. 13211/2025; Cass. n. 23893/2016).
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto correttamente superata la presunzione di onerosità sulla base di una pluralità di indici gravi, precisi e concordanti, tra cui:
- l’esistenza di un rapporto sentimentale stabile e duraturo tra le parti, protrattosi per circa un decennio;
- la notevole mole di attività professionale svolta senza alcuna richiesta di compenso per un lungo arco temporale;
- il conferimento di una procura speciale nel 2012, indicativo della solidità del legame fiduciario;
- la circostanza che la richiesta di pagamento sia intervenuta solo dopo la cessazione del rapporto personale.
Tali elementi hanno consentito al giudice di merito di ritenere provata l’esistenza di un vero e proprio patto di gratuità.
Gratuità della prestazione e libertà negoziale
La Corte ribadisce inoltre che la prestazione professionale può essere resa gratuitamente per una pluralità di ragioni: non solo per amicizia o parentela, ma anche per rapporti personali, motivi di convenienza o scelte discrezionali del professionista.
Il compenso, infatti, costituisce un diritto disponibile, cui il titolare può validamente rinunciare (Cass. n. 20269/2010; Cass. n. 8539/2018).
Forma dell’accordo e limiti dell’art. 2233 c.c.
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la forma dell’accordo. La Suprema Corte chiarisce che:
- la prova della gratuità non richiede necessariamente un accordo scritto;
- l’obbligo di forma scritta previsto dall’art. 2233, ultimo comma, c.c. opera solo quando venga dedotto un accordo sul compenso, quale fonte primaria di regolazione del rapporto;
- tale previsione non si applica nei casi in cui il mandato sia stato conferito a titolo gratuito.
Ne consegue che l’assenza di un accordo scritto non impedisce di riconoscere la gratuità della prestazione, qualora essa risulti dimostrata attraverso elementi fattuali coerenti e convergenti.
Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presunzione di onerosità del rapporto professionale può essere superata mediante una rigorosa prova contraria, fondata su comportamenti concludenti e su un quadro relazionale complessivo idoneo a dimostrare l’intento gratuito della prestazione.
- La prestazione dell’avvocato è sempre a pagamento?
No. Pur essendo normalmente onerosa, la prestazione può essere resa gratuitamente se vi è prova di una volontà concorde in tal senso.
- Serve un contratto scritto per dimostrare la gratuità?
No. La forma scritta è richiesta solo quando vi sia un accordo sul compenso; non è necessaria per il patto di gratuità.
- Chi deve provare che la prestazione era gratuita?
L’onere della prova grava sull’assistito che invochi la gratuità della prestazione.
- Quali elementi possono dimostrare la gratuità?
Rapporti personali o sentimentali, assenza di richieste di pagamento nel tempo, durata del rapporto, comportamenti concludenti delle parti.