La Cassazione ridisegna i confini dei reati alimentari
Massima
Il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) assorbe la contravvenzione di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (artt. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962), quando la condotta sia connotata dal dolo richiesto per il delitto. L’assorbimento discende dalla clausola di sussidiarietà («salvo che il fatto costituisca più grave reato») che esclude il concorso di reati in presenza della fattispecie più grave.
Il caso
Con la sentenza n. 39450/2025, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi proposti avverso una decisione della Corte d’Appello di Caltanissetta del 4 dicembre 2024.
Gli imputati – l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata e il responsabile della legislazione alimentare – erano stati condannati, in primo e secondo grado, per:
- Contravvenzione alimentare ex artt. 5, lett. b), e 6 L. n. 283/1962, per detenzione per la vendita di carni in cattivo stato di conservazione;
- Delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 516 c.p.
I reati erano stati ritenuti in continuazione, con pena finale di quattro mesi di reclusione per ciascun imputato.
La nozione di messa in commercio ex art. 516 c.p.
La Corte di Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo cui la nozione di «porre in commercio» ricomprende qualsiasi attività di immissione del prodotto nel circuito distributivo, anche in assenza di contatto diretto con il consumatore finale. Le attività di stoccaggio, congelamento e smistamento svolte nell’ambito di una piattaforma logistica sono pertanto idonee a integrare la condotta tipica del delitto.
Il dolo nel delitto di vendita di alimenti non genuini
Quanto all’elemento soggettivo, la Suprema Corte chiarisce che il delitto di cui all’art. 516 c.p. richiede il dolo generico.
La sussistenza del dolo può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali la quantità del prodotto, l’evidenza dello stato di alterazione e le dimensioni dell’organizzazione imprenditoriale coinvolta.
Clausola di sussidiarietà e assorbimento della contravvenzione
Particolarmente rilevante è il passaggio motivazionale dedicato al rapporto tra la contravvenzione prevista dalla legge n. 283/1962 e il delitto di cui all’art. 516 c.p. La clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 6 della legge speciale comporta l’assorbimento della fattispecie contravvenzionale in quella delittuosa quando le condotte coincidano e sia accertato il dolo.
Osservazioni conclusive
La pronuncia riveste particolare importanza sistematica in quanto ribadisce i confini applicativi del concorso di reati in materia alimentare e valorizza la funzione selettiva della clausola di sussidiarietà, con evidenti ricadute pratiche in sede di qualificazione giuridica del fatto e di dosimetria della pena.
- Quando il reato alimentare contravvenzionale è assorbito nel delitto ex art. 516 c.p.?
Quando la condotta è dolosa e integra il più grave reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
- La mancanza di contatto diretto con il consumatore esclude l’art. 516 c.p.?
No. È sufficiente l’immissione del prodotto nel circuito della distribuzione.
- Il tentativo di art. 516 c.p. è configurabile?
Solo se la merce non è ancora uscita dalla disponibilità del produttore e siano stati compiuti atti univoci diretti alla commercializzazione.
- Qual è l’effetto pratico dell’assorbimento?
L’eliminazione del concorso di reati e la riduzione della pena complessiva.