Diniego di cittadinanza e valutazione concreta della condotta dello straniero
Massima
Il picchettaggio, se riconducibile al legittimo esercizio del diritto di sciopero e privo di modalità violente o minacciose, non integra di per sé un indice di pericolosità sociale tale da giustificare il diniego di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Il quadro normativo: la cittadinanza per naturalizzazione
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato interviene sul perimetro applicativo dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, disposizione che subordina la concessione della cittadinanza italiana alla valutazione della assenza di motivi ostativi connessi alla sicurezza e all’ordine pubblico.
L’amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio è tuttavia sindacabile in sede giurisdizionale sotto i profili della:
- logicità e proporzionalità della valutazione;
- adeguatezza dell’istruttoria;
- assenza di travisamento dei fatti.
Tali principi risultano consolidati nella giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819).
La valutazione di meritevolezza e l’integrazione sociale
La pronuncia ribadisce che il giudizio di meritevolezza ai fini dell’attribuzione dello status civitatis deve fondarsi su un esame complessivo e concreto della persona del richiedente.
L’amministrazione è pertanto tenuta a valutare:
- le condizioni personali, familiari ed economiche;
- il percorso lavorativo;
- la condotta di vita complessiva;
- il grado di integrazione nel tessuto sociale italiano.
La valutazione non può arrestarsi alla mera considerazione di singoli episodi penalmente rilevanti, ma deve estendersi anche alla loro effettiva incidenza sulla prognosi di pericolosità sociale, tenendo conto del disvalore concreto della condotta.
Picchettaggio e diritto di sciopero: i limiti della rilevanza amministrativa
Uno dei profili centrali della decisione riguarda la rilevanza, ai fini del diniego della cittadinanza, di comportamenti riconducibili al picchettaggio.
Richiamando un precedente conforme (Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2019, n. 7575), il Collegio ribadisce che:
- il picchettaggio non è di per sé attività vietata;
- esso rientra nel legittimo esercizio del diritto di sciopero di cui all’art. 40 Cost.;
- assume rilievo negativo solo se connotato da violenza, minaccia o coercizione tali da incidere sulla libertà altrui o sulla sicurezza pubblica.
Nel caso di specie, l’attività contestata – qualificata come resistenza passiva mediante presenza numerica – non è stata ritenuta idonea a fondare una prognosi di pericolosità sociale.
Principio di diritto
Il potere discrezionale dell’amministrazione in materia di cittadinanza deve essere esercitato mediante una valutazione concreta, proporzionata e complessiva della personalità dello straniero; il solo riferimento a comportamenti riconducibili al legittimo esercizio del diritto di sciopero non è sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità sociale ostativo alla concessione della cittadinanza.
- Il picchettaggio può giustificare il diniego della cittadinanza?
No, se si tratta di attività riconducibile al diritto di sciopero e priva di violenza o minaccia.
- L’amministrazione può valutare fatti non penalmente rilevanti?
Sì, ma solo nell’ambito di una valutazione complessiva e concreta della personalità e dell’integrazione sociale del richiedente.
- Il potere discrezionale è insindacabile dal giudice?
No. È sindacabile sotto i profili di logicità, proporzionalità, adeguatezza dell’istruttoria e correttezza della ricostruzione dei fatti.