Violazione della riservatezza dei dati medici: il danno non è in re ipsa
Sintesi
La comunicazione di referti medici al coniuge privo di delega non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno per violazione della privacy. È necessario che il danneggiato alleghi e provi concretamente la sussistenza e la gravità del pregiudizio non patrimoniale subito.
⚖️ Il Caso
Una paziente ha agito in giudizio nei confronti di una struttura sanitaria lamentando l’illecito trattamento dei propri dati personali, per avere la stessa consegnato al coniuge, in assenza di delega e senza busta chiusa, referti relativi a esami ematochimici. Secondo la ricorrente, tali documenti sarebbero stati successivamente utilizzati nel giudizio di separazione coniugale.
La prescrizione dell’azione risarcitoria
La struttura sanitaria ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, ritenendo che le e-mail inviate dalla ricorrente nel 2017 e nel 2022 costituissero validi atti di costituzione in mora idonei a interrompere il termine prescrizionale, richiamando Cass. civ., n. 14046/2024.
Il quadro normativo e l’onere della prova
Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie all’art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, qualificando l’illecito trattamento dei dati personali come ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c.
Tuttavia, il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere allegato e provato dall’attore.
❌ Perché il risarcimento è stato negato
Nel caso concreto, la ricorrente:
- si è limitata a mere allegazioni (ansia, timore di perdere l’affido, lesione della reputazione);
- non ha provato l’effettivo utilizzo pregiudizievole dei referti nel giudizio di separazione;
- non ha dimostrato la reale conoscenza dei dati sensibili da parte di terzi.
Secondo il Tribunale, un “vuoto di allegazione e di prova” non può essere colmato tramite la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque la dimostrazione dell’esistenza del danno.
Conclusioni
Il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione della privacy richiede la prova effettiva della lesione e della sua gravità. La mera violazione formale della normativa non è sufficiente.
❓ FAQ – Domande frequenti
- La consegna di referti medici al coniuge senza delega è sempre illecita?
No, può integrare una violazione della normativa privacy, ma non comporta automaticamente il diritto al risarcimento.
- Il danno non patrimoniale è presunto?
No. Secondo la Cassazione, il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere allegato e provato.
- È possibile il risarcimento in via equitativa?
Solo se sia stata dimostrata l’esistenza del danno. L’equità non può colmare l’assenza di prova.
- Le e-mail possono interrompere la prescrizione?
Sì, se idonee a costituire in mora il debitore e non contestate quanto a provenienza e ricezione.