Integrazione in Italia e rischio al rimpatrio: la Cassazione sulla protezione speciale
Massima
In materia di protezione complementare o speciale, ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023, il giudice è tenuto a valutare autonomamente sia il grado di integrazione socio-lavorativa del richiedente nel Paese di accoglienza, sia le condizioni di vulnerabilità allegate, in rapporto alla situazione socio-politica del Paese di origine, ostative al rientro.
Il quadro normativo di riferimento
La pronuncia si inserisce nel solco interpretativo relativo all’applicazione dell’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, come modificato dal d.l. n. 130/2020 (conv. in l. n. 173/2020), prima degli interventi restrittivi operati dal d.l. n. 20/2023 (conv. in l. n. 50/2023).
Nel regime ratione temporis applicabile, la disciplina della protezione speciale ha ampliato l’area di tutela, attribuendo rilievo:
- all’integrazione sociale e lavorativa maturata in Italia;
- alle condizioni personali di vulnerabilità del richiedente;
- alla situazione socio-politica del Paese di origine, quale fattore ostativo al rimpatrio.
Integrazione socio-lavorativa e assenza di automatismi
La Corte chiarisce che il riconoscimento della protezione complementare non può fondarsi su automatismi valutativi.
Il radicamento sociale e lavorativo nel Paese di accoglienza costituisce un elemento autonomo e rilevante, ma non esaurisce il giudizio richiesto al giudice.
Tale integrazione, infatti, non può essere considerata in modo isolato né sostitutivo rispetto all’analisi delle condizioni personali del richiedente.
Centralità della vulnerabilità e dovere di valutazione del giudice
Elemento centrale dell’ordinanza è il richiamo al dovere del giudice di procedere comunque alla valutazione:
- delle condizioni di vulnerabilità specificamente allegate dal ricorrente;
- del contesto socio-politico del Paese di origine.
Secondo la Suprema Corte, qualora il richiedente deduca situazioni personali idonee a fondare una condizione di vulnerabilità (sociale, umanitaria o personale), il giudice non può omettere l’esame delle condizioni del Paese di provenienza, dovendo verificare se esse siano tali da rendere il rimpatrio incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali.
Il principio di diritto affermato
L’ordinanza n. 1441/2026 ribadisce che, nel sistema previgente al d.l. n. 20/2023:
- integrazione socio-lavorativa e vulnerabilità costituiscono criteri autonomi e concorrenti;
- la valutazione comparativa non può essere elusa;
- l’analisi della situazione del Paese di origine è obbligatoria in presenza di allegazioni specifiche.
Ne deriva un rafforzamento degli obblighi motivazionali gravanti sul giudice di merito in sede di esame della domanda di protezione speciale.
Conclusioni
La decisione conferma un orientamento garantista volto a preservare l’effettività della protezione complementare, imponendo un esame concreto, individualizzato e completo della posizione del richiedente, in linea con i principi di tutela dei diritti fondamentali e di non refoulement.
- Quando l’integrazione socio-lavorativa è rilevante ai fini della protezione speciale?
È rilevante come criterio autonomo, ma non esclusivo, nel regime normativo previgente al d.l. n. 20/2023.
- Il giudice deve sempre valutare la situazione del Paese di origine?
Sì, quando il richiedente allega condizioni personali di vulnerabilità idonee a ostacolare il rimpatrio.
- La protezione speciale può essere riconosciuta anche senza comparazione?
No, la Cassazione esclude automatismi e impone una valutazione complessiva e individualizzata.