Ispezioni del lavoro: il vero valore dei verbali secondo la Cassazione
Il principio affermato dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 1828 del 27 gennaio 2026, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro è tornata a pronunciarsi sul valore probatorio dei verbali redatti dai funzionari dell’Ispettorato del lavoro e degli enti previdenziali e assistenziali, ribadendo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo la Corte, tali verbali fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i pubblici ufficiali attestino come avvenuti in loro presenza o da essi direttamente compiuti. Diversamente, le ulteriori circostanze di fatto emerse nel corso dell’attività ispettiva non godono di un valore probatorio privilegiato.
Fatti assistiti da fede privilegiata e fatti liberamente valutabili
La Cassazione distingue nettamente tra:
- fatti direttamente percepiti dal verbalizzante, che fanno fede fino a querela di falso;
- circostanze apprese de relato, come le dichiarazioni rese da terzi (ad esempio dai lavoratori) o gli esiti dell’esame documentale, che non hanno valore di prova legale.
Per queste ultime, il materiale raccolto dagli ispettori non costituisce né prova precostituita né presunzione semplice, ma deve essere liberamente valutato dal giudice insieme alle altre risultanze istruttorie.
Tale principio era già stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. 19 aprile 2010, n. 9251) ed è stato recentemente ribadito anche da Cass. 28 agosto 2024, n. 25252.
L’onere della prova nei giudizi contributivi e lavoristici
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la ripartizione dell’onere probatorio.
La Corte chiarisce che:
- per i fatti coperti da fede privilegiata, incombe sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria;
- per le circostanze non direttamente accertate dal pubblico ufficiale, il giudice non può addossare al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’insussistenza dei fatti contestati, dovendo procedere a una valutazione complessiva e motivata del materiale istruttorio.
Ne deriva che il verbale ispettivo non può essere automaticamente equiparato a un accertamento definitivo dei fatti.
Le dichiarazioni dei lavoratori e il loro peso probatorio
Particolare attenzione è riservata alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.
Secondo la Cassazione, tali dichiarazioni:
- sono liberamente apprezzabili dal giudice;
- possono essere valorizzate anche in misura significativa, soprattutto se rese nell’immediatezza dei fatti;
- possono costituire prova sufficiente delle circostanze dedotte, in assenza di elementi probatori contrari, purché il giudice fornisca un’adeguata e puntuale motivazione.
Conclusioni
L’ordinanza n. 1828/2026 conferma un orientamento rigoroso ma equilibrato:
i verbali dell’Ispettorato del lavoro e degli enti previdenziali rappresentano uno strumento istruttorio di grande rilievo, ma il loro valore probatorio non è illimitato. Solo i fatti attestati come direttamente percepiti dai verbalizzanti godono di fede privilegiata, mentre tutto il restante materiale deve essere sottoposto al libero e motivato apprezzamento del giudice.
- Qual è il valore probatorio dei verbali dell’Ispettorato del lavoro?
I verbali fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza degli ispettori o da essi compiuti; le altre circostanze sono liberamente valutabili dal giudice.
- Le dichiarazioni dei lavoratori rese agli ispettori fanno piena prova?
No, non hanno valore di prova legale, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice e, in assenza di elementi contrari, anche considerate sufficienti se adeguatamente motivate.
- È necessario proporre querela di falso contro il verbale ispettivo?
La querela di falso è necessaria solo per contestare i fatti coperti da fede privilegiata, ossia quelli attestati come direttamente percepiti dal pubblico ufficiale.
- Il datore di lavoro ha sempre l’onere della prova contraria?
No, l’onere della prova contraria sussiste solo per i fatti coperti da fede privilegiata; per le altre circostanze il giudice deve valutare liberamente le risultanze istruttorie.