Tutela dell’affectio e diritti patrimoniali: la Consulta equipara conviventi e coniugi
📌 Inquadramento normativo e questione di legittimità
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Firenze con riferimento all’art. 2941, primo comma, n. 1), cod. civ., e, in via subordinata, all’art. 1, comma 18, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui la sospensione della prescrizione dei diritti è prevista esclusivamente tra coniugi, con esclusione dei conviventi di fatto.
Il giudice rimettente ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonché dell’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 9 e 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Secondo il giudice a quo, l’esclusione dei conviventi di fatto determinerebbe una disparità di trattamento irragionevole, poiché la ratio della sospensione della prescrizione – la tutela dell’affectio e dell’unità familiare – è pienamente riscontrabile anche nelle convivenze stabili.
⚖️ Il giudizio di merito: violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
Nel merito, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le censure basate sugli artt. 2 e 3 Cost., affermando che la limitazione della sospensione della prescrizione ai soli coniugi realizza una ingiustificata discriminazione ai danni dei conviventi di fatto.
Se in passato la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 2 del 1998) aveva escluso la comparabilità tra matrimonio e convivenza di fatto, valorizzando la stabilità e la certezza del vincolo matrimoniale, tale impostazione risulta oggi superata dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
👨👩👧👦 L’evoluzione della tutela della convivenza di fatto
Negli ultimi decenni, la Corte ha progressivamente riconosciuto la convivenza stabile quale formazione sociale tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., valorizzando l’affectio, la solidarietà e la comunanza di vita. In tal senso si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 140 del 2009, n. 213 del 2016, n. 148 del 2024 e n. 197 del 2025.
Parallelamente, la giurisprudenza di legittimità ha esteso al convivente di fatto tutele tradizionalmente riservate al coniuge, riconoscendo:
- il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
- la detenzione qualificata dell’abitazione comune;
- il riconoscimento di crediti da arricchimento senza causa;
- obblighi di contribuzione reciproca in costanza di convivenza.
📜 Il ruolo della legge n. 76 del 2016
Con la legge n. 76 del 2016, il legislatore ha sistematizzato il riconoscimento giuridico della convivenza di fatto (art. 1, commi 36-65), prevedendo anche la registrazione anagrafica quale mezzo probatorio agevolato, senza tuttavia attribuirle natura costitutiva.
La Corte ha chiarito che tale registrazione non può costituire condizione necessaria per l’operatività della sospensione della prescrizione, la cui ratio è di natura sostanziale e non formalistica.
⏳ La ratio della sospensione della prescrizione
Secondo la Consulta, la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 cod. civ. è finalizzata a preservare la fiducia e l’unità del rapporto affettivo, evitando che il titolare del diritto sia costretto a compiere atti interruttivi incompatibili con la salvaguardia del legame.
Tale esigenza sussiste tanto nel matrimonio quanto nella convivenza stabile. Diversamente opinando, si imporrebbe al convivente un’alternativa irragionevole tra tutela dei propri diritti e protezione della relazione affettiva.
🧭 Principio di diritto e dichiarazione di illegittimità costituzionale
Alla luce del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., della tutela dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost. e della pari dignità delle formazioni familiari, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1), cod. civ., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto, eterosessuali o omosessuali, ai sensi dell’art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016.
Non si è resa necessaria, pertanto, alcuna pronuncia sull’art. 1, comma 18, della medesima legge.
- La prescrizione è sospesa anche tra conviventi di fatto?
Sì. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che limitava la sospensione ai soli coniugi.
- È necessaria la registrazione anagrafica della convivenza?
No. La registrazione costituisce un mezzo probatorio agevolato, ma non è condizione necessaria.
- La decisione vale anche per coppie omosessuali?
Sì. La sospensione opera per tutte le convivenze di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016.
- Qual è la ratio della sospensione della prescrizione?
Evitare che l’esercizio dei diritti comprometta il rapporto affettivo e la fiducia reciproca nella coppia.