Responsabilità ex art. 2052 c.c. e colpa del conducente nei sinistri con animali
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina dei danni cagionati da animali trova il suo fulcro nell’art. 2052 c.c., che configura una responsabilità oggettiva in capo al proprietario (o a chi se ne serve per il tempo in cui ha l’uso dell’animale). Tale responsabilità prescinde dall’accertamento della colpa ed è superabile solo con la prova del caso fortuito.
Accanto a tale previsione, può assumere rilievo anche la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., qualora il danno sia riconducibile a una condotta colposa di un soggetto diverso dal proprietario, come l’affidatario dell’animale.
La sentenza in commento interviene in modo sistematico su questi profili, chiarendo i criteri di imputazione della responsabilità e l’onere probatorio gravante sul danneggiato nei sinistri stradali che coinvolgono animali.
Responsabilità del proprietario e dell’affidatario: concorso su piani diversi
Secondo la Corte, la responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale ex art. 2052 c.c. può concorrere con la responsabilità per colpa dell’affidatario ex art. 2043 c.c., qualora la condotta di quest’ultimo abbia avuto incidenza causale nella produzione del danno.
Il concorso opera però su piani distinti:
- piano oggettivo, per il proprietario, la cui responsabilità resta ancorata al mero rapporto di proprietà dell’animale;
- piano soggettivo, per l’affidatario, la cui responsabilità deriva da una condotta colposa concretamente accertata.
Ne consegue che, ai fini dell’esonero del proprietario, non rileva l’accertamento della diligenza nella scelta dell’affidatario: la responsabilità ex art. 2052 c.c. permane indipendentemente da tale valutazione.
Sinistro stradale e animali: l’onere della prova a carico del danneggiato
In caso di sinistro stradale tra un veicolo e un animale, il danneggiato è tenuto a fornire una prova rigorosa e completa della dinamica dell’incidente.
In particolare, deve essere dimostrata:
- l’esatta sequenza dei fatti;
- la reciproca interazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente;
- il nesso causale, anche solo concorrente, tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso.
La mera prova della presenza dell’animale sul luogo del sinistro non è sufficiente. In mancanza di una prova positiva, certa e completa della dinamica, la domanda risarcitoria non può essere accolta, neppure parzialmente.
Valutazione del concorso di colpa: no ad automatismi e percentuali forfettarie
La Corte ribadisce che spetta al giudice di merito valutare, sulla base delle prove offerte e di ogni altro elemento acquisito, l’eventuale concorso causale tra:
- la condotta di guida del conducente;
- il comportamento dell’animale.
Tale valutazione deve avvenire:
- anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.;
- senza ricorrere ad automatismi presuntivi;
- senza applicare ripartizioni percentuali forfettarie del danno.
Solo una valutazione concreta e comparata consente di stabilire se:
- l’evento sia imputabile esclusivamente all’animale (con risarcimento integrale);
- l’evento sia imputabile esclusivamente al conducente (con rigetto della domanda);
- l’evento sia imputabile a entrambi, in proporzione al concorso causale effettivamente accertato.
Principio di diritto
Nei sinistri stradali causati da animali, la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. può concorrere con quella dell’affidatario ex art. 2043 c.c.; il danneggiato deve provare in modo completo la dinamica dell’incidente e il nesso causale, mentre il giudice è tenuto a valutare il concorso di colpa senza automatismi, applicando l’art. 1227, comma 1, c.c. sulla base delle risultanze concrete del caso.
- Quando il proprietario dell’animale risponde dei danni?
Il proprietario risponde a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., in base al solo rapporto di proprietà, salvo che provi il caso fortuito.
- L’affidamento dell’animale a terzi esclude la responsabilità del proprietario?
No. Secondo la Corte Suprema di Cassazione, l’eventuale diligenza nella scelta dell’affidatario è irrilevante ai fini dell’esonero del proprietario.
- È sufficiente provare la presenza dell’animale sul luogo del sinistro?
No. Il danneggiato deve dimostrare l’esatta dinamica dell’incidente, inclusa l’interazione tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente.
- Quando opera il concorso di responsabilità tra animale e conducente?
Il concorso opera quando risulta accertato un concorso causale effettivo tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida, valutato dal giudice caso per caso.
- Il giudice può applicare automaticamente una percentuale di colpa?
No. La Cassazione esclude automatismi presuntivi o percentuali forfettarie: la valutazione deve essere concreta e motivata, anche ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.
- Quando la domanda di risarcimento viene rigettata?
La domanda viene rigettata quando non è fornita una prova completa, positiva e certa del nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso.