Art. 317-bis c.c. e rapporti significativi: la Cassazione ribadisce la gerarchia dell’interesse del minore
Il diritto degli ascendenti è subordinato al concreto interesse del minore
Con l’ordinanza n. 3721 del 19 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene sul delicato equilibrio tra il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e il primario interesse del minore, offrendo una lettura evolutiva dell’art. 317-bis, primo comma, cod. civ.
La Suprema Corte precisa che il limite ai rapporti “significativi” non è rappresentato soltanto dall’assenza di un pregiudizio per il minore (criterio negativo), bensì dalla verifica positiva del vantaggio concreto che tali relazioni apportano alla sua crescita piena ed equilibrata.
Art. 317-bis c.c.: il parametro è l’interesse del minore
L’art. 317-bis c.c. riconosce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che:
- il diritto degli ascendenti non è assoluto;
- esso è funzionalmente subordinato all’interesse del minore;
- la valutazione giudiziale deve essere orientata alla crescita armonica e al progetto educativo del minore.
Non è sufficiente accertare che la relazione non arrechi danno: occorre verificare che produca un beneficio effettivo e misurabile sul piano affettivo, educativo e formativo.
Il criterio positivo: vantaggio concreto e relazione gratificante
Secondo la Corte, il giudice:
- non può limitarsi a constatare l’assenza di pregiudizio;
- deve accertare la presenza di una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per il minore;
- deve valutare l’inserimento degli ascendenti nel progetto educativo del bambino o adolescente.
Il diritto degli ascendenti assume dunque natura strumentale, in quanto finalizzato esclusivamente al benessere del nipote.
Ascolto del minore e volontà dei dodicenni
Particolare rilievo assume il rispetto della volontà del minore:
- non può essere imposta alcuna frequentazione contro la volontà espressa del minore che abbia compiuto 12 anni;
- il divieto opera anche nei confronti del minore infra-dodicenne capace di discernimento;
- il giudice deve individuare strumenti di modulazione delle relazioni, favorendo spontaneità e gradualità.
La decisione si inserisce nel solco della centralità dell’ascolto del minore e del principio di autodeterminazione progressiva.
Principi di diritto affermati
Dall’ordinanza emergono alcuni principi fondamentali:
- Il diritto degli ascendenti ex art. 317-bis c.c. è subordinato al superiore interesse del minore.
- Il limite ai rapporti significativi non coincide con la mera assenza di pregiudizio.
- È necessario un accertamento positivo del vantaggio per la crescita equilibrata.
- La volontà del minore capace di discernimento non può essere compressa.
- Il giudice deve privilegiare soluzioni elastiche e non coercitive.
Implicazioni pratiche per avvocati e giudici
La pronuncia rafforza un orientamento giurisprudenziale che:
- supera la concezione automatica del diritto di visita dei nonni;
- impone un rigoroso accertamento in concreto;
- valorizza l’ascolto del minore;
- riduce il rischio di strumentalizzazioni conflittuali tra adulti.
Nei contenziosi familiari, sarà quindi necessario fornire elementi probatori idonei a dimostrare il contributo effettivo degli ascendenti alla crescita del minore.
- Il diritto dei nonni a vedere i nipoti è automatico?
No. Il diritto degli ascendenti non è assoluto ma subordinato al concreto interesse del minore.
- È sufficiente che la relazione non sia dannosa?
No. La Cassazione richiede un accertamento positivo del vantaggio per la crescita equilibrata del minore.
- Può essere imposta la frequentazione contro la volontà del minore?
No. Non può essere imposta contro la volontà del minore che abbia compiuto dodici anni o sia comunque capace di discernimento.
- Cosa deve valutare il giudice?
Deve verificare il contributo concreto degli ascendenti al progetto educativo e favorire relazioni spontanee e non coercitive.