Immigrazione e attività di culto: i requisiti per il permesso di soggiorno secondo il Consiglio di Stato
Condizioni necessarie al rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
Con la sentenza n. 1048 del 10 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti in merito alle condizioni necessarie per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione).
Il Collegio ha ribadito che il rilascio del titolo di soggiorno è strettamente collegato alle attività religiose che hanno giustificato l’ingresso nel territorio italiano, e che la pubblica amministrazione non può procedere autonomamente alla concessione di un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto dall’interessato.
Il caso
La vicenda riguarda il diniego della Questura di Asti al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi richiesto da un cittadino straniero che dichiarava di svolgere il ministero sacerdotale nell’ambito di organizzazioni religiose ortodosse.
L’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando che le confessioni religiose indicate dal richiedente risultavano sconosciute agli atti del Ministero dell’Interno, rendendo impossibile verificare la permanenza delle qualità ecclesiali che avevano giustificato il precedente rilascio del titolo di soggiorno.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento sostenendo di essere entrato regolarmente in Italia per motivi religiosi e di aver ottenuto per anni il rinnovo del permesso in qualità di ministro di culto, lamentando inoltre che la Questura non avesse valutato la possibilità di concedere un diverso titolo di soggiorno, ad esempio per lavoro autonomo o per protezione speciale.
La continuità tra visto e permesso di soggiorno
Il Consiglio di Stato evidenzia che il permesso di soggiorno per motivi religiosi può essere rilasciato solo per le attività previste dal visto di ingresso o dalle disposizioni normative vigenti.
Ciò significa che la permanenza dello straniero nel territorio italiano è subordinata alla continuità dell’attività religiosa che ha giustificato l’ingresso nel Paese, da svolgersi presso un ente che persegua effettivamente finalità di culto.
La Questura non può rilasciare d’ufficio un diverso titolo di soggiorno
Un passaggio centrale della decisione riguarda il ruolo dell’amministrazione nel procedimento.
Secondo il Consiglio di Stato, qualora non sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, la Questura non può autonomamente individuare e concedere un diverso titolo di soggiorno.
Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del Testo Unico Immigrazione:
“il permesso di soggiorno è rilasciato entro sessanta giorni dalla domanda, se sussistono i requisiti previsti per il titolo richiesto”
Ne consegue che spetta all’interessato presentare una specifica istanza, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Il principio affermato dal Consiglio di Stato
Dalla pronuncia emerge un principio di carattere generale:
il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno è attivato esclusivamente su iniziativa dell’interessato, il quale deve dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa per il titolo richiesto.
L’amministrazione non può sostituirsi al richiedente né individuare autonomamente un diverso titolo di soggiorno in assenza di una specifica domanda.
- Quando può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi religiosi?
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato quando lo straniero entra in Italia con un visto per motivi religiosi e continua a svolgere attività ecclesiastica, religiosa o pastorale presso un ente di culto.
- È possibile ottenere un diverso permesso di soggiorno se mancano i requisiti per quello religioso?
No. Secondo il Consiglio di Stato, la Questura non può concedere d’ufficio un diverso titolo di soggiorno se l’interessato non ha presentato una specifica domanda corredata dai requisiti richiesti.
- La richiesta può essere presentata dal difensore?
Solo se il difensore dispone di un espresso conferimento di poteri. In caso contrario, una semplice comunicazione non è sufficiente ad avviare il procedimento amministrativo.
- Qual è la norma principale che disciplina il permesso di soggiorno per motivi religiosi?
La disciplina è contenuta principalmente nell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, integrato dal D.P.R. n. 394/1999 e dal D.M. 11 maggio 2011.