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β La Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui in tema di vendita immobiliare, qualora il difetto del rilascio del certificato di agibilitΓ sia riconducibile ad una carenza meramente formale, ossia alla mancata attivazione della pratica amministrativa diretta ad ottenerne il rilascio, e non giΓ a carenze di natura sostanziale, strutturali e funzionali (sanabili o insanabili) β ossia alla mancanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza o inerenti al risparmio energetico β, lβinadempimento imputabile al venditore, ai sensi dellβart. 1477, terzo comma, c.c. β consistente nellβomissione dellβobbligo di rilasciare il relativo documento β, non incide sulla commerciabilitΓ della res (in senso proprio), bensΓ¬ sulla sola necessitΓ di doverne curare la pratica, con lβesborso dei relativi oneri.