
🔴 Il reato di cui all’art. 10-quater del d. lgs n. 74 del 2000
⚖️ Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 34063 del 17 ottobre 2025
In tema di reato di cui all’art. 10-quater del d.lgs n. 74 del 2000, sotto il profilo soggettivo, l’inesistenza del credito costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’Erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il Fisco.
Inoltre, va richiamato al principio di diritto, secondo cui l’affidamento a un professionista dell’incarico di provvedere agli adempimenti fiscali non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per l’omissione degli stessi, in quanto la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015; Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, dep. 2010, Sez. 3, n. 102 del 24/11/1999, dep.11/01/2000).
Trattasi, infatti, di principio generale che, per identità di ratio, trova applicazione anche con riferimento al reato di cui all’art. 10-quater d.lgs 74/2000, qualora il l’agente si sia avvalso di consulenza fiscale in ordine alla spettanza e compensabilità del credito opposto, concretizzandosi il reato nell’omesso versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.