
L’avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente, ovverosia sull’adozione di mezzi difensivi che non solo non risultino pregiudizievoli per il cliente medesimo, ma si rivelino come i più adeguati rispetto al raggiungimento del risultato perseguito.
Inoltre, il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente da lui non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata, sia stata tuttavia affermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell’orientamento ermeneutico da cui pur dissente.