La Suprema Corte riconosce il valore determinante della relazione affettiva preesistente e censura la mancata valutazione del condizionamento sulla volontà della minore
Domanda di adozione in casi particolari: il quadro generale
La domanda di adozione in casi particolari ha lo scopo di attribuire una corretta qualificazione giuridica a una relazione già consolidata e di rafforzare lo statuto di tutela del minore, riconoscendo la continuità del legame affettivo e la scelta della bigenitorialità maturata nel tempo.
Il preminente interesse del minore nella valutazione del giudice
Nell’esame del preminente interesse del minore, il giudice non può ignorare la preesistenza di una relazione familiare e affettiva stabile, con caratteristiche analoghe a quelle intercorse tra la ricorrente e la minore. Si tratta di un rapporto radicato, che incide sulla costruzione dell’identità della minore e della ricorrente.
Approfondimento - Il ruolo della conflittualità adulta nella valutazione del legame affettivo
La Corte sottolinea che la conflittualità sorta tra gli adulti non può riverberarsi automaticamente sulla valutazione del rapporto tra la ricorrente e la minore, né tradursi in un motivo ostativo all’adozione in casi particolari. In ambito minorile, infatti, l’analisi deve sempre concentrarsi sul rapporto diretto tra il minore e il soggetto richiedente, prescindendo dalle dinamiche – talvolta contingenti e transitorie – che caratterizzano il conflitto tra gli adulti.
La relazione affettiva costruita tra la ricorrente e la minore, maturata nel corso di anni fondamentali per lo sviluppo emotivo e identitario del minore, non viene meno a causa della cessazione del legame di coppia. I giudici evidenziano come tale rapporto abbia avuto una funzione educativa e di cura stabile, dimostrandosi idoneo a contribuire positivamente alla crescita della minore. Proprio per questo, la sua permanenza deve essere considerata un elemento di continuità affettiva rilevante ai fini della tutela del preminente interesse della minore.
Inoltre, la Cassazione richiama il principio secondo cui la conflittualità adulta non può automaticamente giustificare l’interruzione di un legame che si è rivelato ― alla luce delle risultanze processuali ― non pregiudizievole, ma anzi coerente con i bisogni evolutivi della minore. L’attenzione del giudice deve essere orientata non al conflitto in sé, ma alla capacità della relazione di garantire stabilità, supporto emotivo e continuità educativa, indipendentemente dalle fratture intercorse nella vita relazionale degli adulti.
Il rifiuto della minore e il condizionamento della madre biologica
Nel bilanciamento richiesto per valutare il reale interesse della minore, non può essere trascurato che la condizione di ostilità manifestata sia stata determinata dal condizionamento della madre biologica. Tale elemento, pur riconosciuto dalla Corte territoriale, non è stato adeguatamente considerato nel giudizio diacronico e prognostico necessario.
FAQ
- Cos’è l’adozione in casi particolari?
L’adozione in casi particolari è una forma di adozione che riconosce giuridicamente un legame affettivo già esistente tra il minore e un adulto, anche in assenza dei requisiti previsti per l’adozione legittimante. Mira a garantire stabilità e continuità affettiva.
- Come valuta il giudice il preminente interesse del minore?
Il giudice considera il benessere psicologico, la stabilità affettiva e i rapporti significativi già consolidati. Rientra nella valutazione anche la storia familiare e la continuità delle relazioni educative.
- La conflittualità tra adulti può impedire l’adozione?
No. La sola conflittualità tra gli adulti non annulla il legame tra il minore e la persona che richiede l’adozione, soprattutto se la relazione ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita del minore.
- Il rifiuto del minore può essere determinante?
Il rifiuto va sempre valutato nel complesso delle circostanze. La Cassazione ha precisato che, se tale rifiuto deriva da un condizionamento della madre biologica, il giudice deve tenerne conto nel bilanciamento complessivo.
- Cosa ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 30786/2025?
La Corte ha affermato che il legame affettivo preesistente non può essere ignorato e deve essere considerato nel giudizio prognostico, richiamando la centralità dell’interesse del minore e la necessità di valutare l’influenza di eventuali condizionamenti.